eccessivamente
l’elenco completo dei candidati presenti nelle proprie
liste (ad esempio, perché si
tratta di inquisiti o di condannati; o per non mostrare il
peso ridotto riservato, nonostante gli
impegni pre-elettorali, alla rappresentanza femminile; o ancora
per qualsivoglia altra ragione).
4. La conoscibilità dei candidati come diritto
dei cittadini e gli strumenti (minimi, de iure condito) per
garantirlo
Si pone, insomma, in altri termini, un problema di tutela
di un diritto che in qualche misura sembra essere presupposto
dall’art. 48 Cost. quando riconosce a tutti i cittadini
il diritto di voto,
ossia quello che i cittadini medesimi siano informati di chi,
tra di loro, si è candidato alle elezioni della Camera
e Senato, e per quali formazione politica.
Se si va a vedere il manuale che l’OSCE (Organizzazione
per la sicurezza e la cooperazione in Europa) ha predisposto
per i suoi osservatori delle elezioni che si svolgono nelle
diverse parti del
pianeta (i quali, per la prima volta, sono ammessi anche ai
seggi delle elezioni italiane, ai sensi dell’art. 3
del citato decreto-legge n. 1 del 2006), si trova conferma
di una interpretazione siffatta.
L’OSCE ritiene essenziale, infatti, che i pubblici poteri
informino non solo su quando, come e dove votare, ma che si
soffermino altresì sulle scelte disponibili per l’elettore
e sul significato di queste scelte nell’ambito del sistema
politico; riconosce che i partiti politici e le organizzazioni
civiche possono contribuire all’educazione dell’elettore
e del cittadino, ma ritiene che sia responsabilità
delle autorità, inclusa l’amministrazione che
gestisce le elezioni (nel nostro caso, quella del Ministero
dell’interno), assicurare che gli elettori ricevano
un’informazione oggettiva, imparziale e tempestiva.
Visto che l’Italia si è già discostata
dall’indicazione proveniente dalla Commissione di Venezia
istituita in seno al Consiglio d’Europa, e richiamata
anche nel suddetto manuale, ai sensi della quale cambiamenti
significativi nella legislazione elettorale non devono essere
introdotti poco prima delle elezioni, salvo che ricorrano
circostanze speciali e che su tali modifiche si registri un
ampio consenso (cfr. F. Caporilli, La stabilità della
legge elettorale ed i principi fondamentali del patrimonio
elettorale europeo, in www.forumcostituzionale.it,
18 ottobre 2005), non sembra certamente opportuno introdurre
un ulteriore profilo problematico ancor prima che le operazioni
elettorali abbiano avuto inizio.
Del resto, nell’era della comunicazione globale, in
cui si teorizza, e talvolta anche si pratica, un’amministrazione
aperta ai cittadini, non paiono mancare, pur in assenza di
espresse previsioni legislative, le forme per garantire, attraverso
un’intelligente azione amministrativa e la cooperazione
dei soggetti privati titolari dei mezzi di informazione, una
ampia, corretta ed ufficiale conoscibilità dei nominativi
dei candidati alla Camera ed al Senato.
Basterebbe,
ad esempio, che il sito internet del Ministero dell’interno
rendesse note, in una sorta di “speciale elezioni”,
le liste dei candidati presentate circoscrizione per circoscrizione;
e che i grandi giornali, anche attraverso i loro siti, diffondessero
tale informazione, rendendola così conoscibile per
uno strato ancor più ampio di elettori.
Certo, si tratterebbe di misure ancora insufficienti a garantire
a tutti gli elettori il diritto a conoscere i candidati
alle elezioni politiche, ma, in attesa di un complessivo
ripensamento della materia, esse potrebbero perlomeno porre
parziale rimedio a quello che sembra uno degli aspetti maggiormente
criticabili delle nuove leggi elettorali.
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