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Elezioni Politiche 2006
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eccessivamente l’elenco completo dei candidati presenti nelle proprie liste (ad esempio, perché si
tratta di inquisiti o di condannati; o per non mostrare il peso ridotto riservato, nonostante gli
impegni pre-elettorali, alla rappresentanza femminile; o ancora per qualsivoglia altra ragione).
4. La conoscibilità dei candidati come diritto dei cittadini e gli strumenti (minimi, de iure condito) per garantirlo
Si pone, insomma, in altri termini, un problema di tutela di un diritto che in qualche misura sembra essere presupposto dall’art. 48 Cost. quando riconosce a tutti i cittadini il diritto di voto,
ossia quello che i cittadini medesimi siano informati di chi, tra di loro, si è candidato alle elezioni della Camera e Senato, e per quali formazione politica.
Se si va a vedere il manuale che l’OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) ha predisposto per i suoi osservatori delle elezioni che si svolgono nelle diverse parti del
pianeta (i quali, per la prima volta, sono ammessi anche ai seggi delle elezioni italiane, ai sensi dell’art. 3 del citato decreto-legge n. 1 del 2006), si trova conferma di una interpretazione siffatta.
L’OSCE ritiene essenziale, infatti, che i pubblici poteri informino non solo su quando, come e dove votare, ma che si soffermino altresì sulle scelte disponibili per l’elettore e sul significato di queste scelte nell’ambito del sistema politico; riconosce che i partiti politici e le organizzazioni civiche possono contribuire all’educazione dell’elettore e del cittadino, ma ritiene che sia responsabilità delle autorità, inclusa l’amministrazione che gestisce le elezioni (nel nostro caso, quella del Ministero dell’interno), assicurare che gli elettori ricevano un’informazione oggettiva, imparziale e tempestiva.
Visto che l’Italia si è già discostata dall’indicazione proveniente dalla Commissione di Venezia istituita in seno al Consiglio d’Europa, e richiamata anche nel suddetto manuale, ai sensi della quale cambiamenti significativi nella legislazione elettorale non devono essere introdotti poco prima delle elezioni, salvo che ricorrano circostanze speciali e che su tali modifiche si registri un ampio consenso (cfr. F. Caporilli, La stabilità della legge elettorale ed i principi fondamentali del patrimonio elettorale europeo, in www.forumcostituzionale.it, 18 ottobre 2005), non sembra certamente opportuno introdurre un ulteriore profilo problematico ancor prima che le operazioni elettorali abbiano avuto inizio.
Del resto, nell’era della comunicazione globale, in cui si teorizza, e talvolta anche si pratica, un’amministrazione aperta ai cittadini, non paiono mancare, pur in assenza di espresse previsioni legislative, le forme per garantire, attraverso un’intelligente azione amministrativa e la cooperazione dei soggetti privati titolari dei mezzi di informazione, una ampia, corretta ed ufficiale conoscibilità dei nominativi dei candidati alla Camera ed al Senato.

Basterebbe, ad esempio, che il sito internet del Ministero dell’interno rendesse note, in una sorta di “speciale elezioni”, le liste dei candidati presentate circoscrizione per circoscrizione; e che i grandi giornali, anche attraverso i loro siti, diffondessero tale informazione, rendendola così conoscibile per uno strato ancor più ampio di elettori.
Certo, si tratterebbe di misure ancora insufficienti a garantire a tutti gli elettori il diritto a conoscere i candidati alle elezioni politiche, ma, in attesa di un complessivo ripensamento della materia, esse potrebbero perlomeno porre parziale rimedio a quello che sembra uno degli aspetti maggiormente criticabili delle nuove leggi elettorali.


info@aspettarestanca.it

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