L’unico
strumento previsto allo scopo è tuttora quello del
manifesto elettorale, da affiggersi, a
cura dei sindaci, “nell’albo pretorio e in altri
luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la
data delle elezioni”, oltre che all’interno dei
seggi elettorali (art. 24, comma 1, n. 5,
d.P.R. n. 361 del 1957 e art. 11, comma 1, lettera c, n. 2,
d.lgs. n. 533 del 1993).
Si tratta evidentemente di uno strumento del tutto insufficiente,
specie in un contesto in cui sempre più la comunicazione
politica da parte dei pubblici poteri, attraverso i più
diversi mezzi di
comunicazione, tende ad essere vista come una funzione essenziale.
Basti infatti richiamare, in estrema sintesi, i seguenti elementi:
a) è notorio che i manifesti elettorali risultano essere
assai poco visibili, sopraffatti come sono dai manifesti elettorali
delle diverse forze politiche, frequentemente affissi in modo
selvaggio ed abusivo;
b) i manifesti elettorali riguardano solo i candidati nella
circoscrizione in cui sono affissi, mentre va considerato,
da un lato, che la mobilità degli elettori sul territorio
nazionale è elevata (il luogo di residenza non coincidendo
necessariamente con il domicilio effettivo o comunque con
il luogo in cui i cittadini hanno trascorso le settimane che
precedono l’appuntamento del 9 e 10 aprile); dall’altro,
che il sistema elettorale della Camera fa sì che, ove
scatti il premio di maggioranza, il voto dispieghi i suoi
effetti anche al di fuori della circoscrizione (per cui, almeno
sul piano astratto, sarebbe utile che l’elettore fosse
messo nelle condizioni di conoscere il complesso delle candidature
presentate all’interno di ciascuna lista);
c) l’affissione del manifesto elettorale all’interno
del seggio appare uno strumento del tutto inefficace, sia
perché sono ben pochi gli elettori che decidono solo
una volta giunti al seggio a chi dare il proprio voto, sia
perché si tratta di lunghe liste di nominativi, la
cui conoscenza (magari indiretta, ad esempio leggendo le loro
dichiarazioni in Parlamento, ove parlamentari uscenti, o “googlando”
il loro nome su internet) i cittadini dovrebbero aver modo
di fare in precedenza;
d) vi sono elettori che nel seggio non si recheranno mai e
che, con ogni evidenza, non sono neppure nelle condizioni
di uscire dalla propria abitazione per prendere visione del
manifesto elettorale (sempreché ve ne sia qualcuno
visibile): si tratta degli “elettori affetti da gravi
infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione
in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza
continuativa e vitale daapparecchiature elettromedicali”,
i quali, come recita l’art. 1, comma 1, del decreto-legge
n. 1 del 2006, convertito, con modifiche, dalla legge n. 22
del 2006, sono “ammessi al voto nella predetta dimora”;
e) i meccanismi della pubblicità e della propaganda
elettorale posti in essere dalle singole forze politiche non
possono ritenersi soddisfacenti allo scopo, dal momento che
in genere essi si soffermano sui soli leader nazionali e che
può essere interesse degli stessi partiti non diffondere...continua
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