momento
elettorale l’individuazione dei parlamentari effettivamente
eletti e persino le scelte relative alla premiership delle
due coalizioni.
Basti pensare, da un lato, alla possibilità di candidarsi
in più circoscrizioni, ampiamente sfruttata dai leader
di ciascun partito (e da numerosi altri esponenti di rilievo
nazionale), che in sostanza consente di rimettere ad essi
anche la scelta di quali, tra i migliori perdenti, considerare
eletti in qualità di subentranti; o alla presentazione
di candidati che ricoprono cariche evidentemente incompatibili
con il mandato elettorale (e che per di più si rifiutano
di preannunziare quale sarà la loro opzione nel caso
di elezione, benché la scelta a favore del parlamento
nazionale determini la necessità del ricorso a nuove
elezioni o comunque l’abbandono di altre cariche elettive).
E, dall’altro, alla mancanza assoluta di pubblicità
che caratterizza l’indicazione e la sottoscrizione,
ai sensi dell’art. 14-bis, comma 3, del d.P.R. n. 361
del 1957 (richiamato anche, per il Senato, dall’art.
8 del d.lgs. n. 533 del 1993), del programma comune e, specialmente,
del nome del candidato Premier: ossia, per dirla con le parole
della legge, del nome e cognome della persona indicata come
“unico capo della coalizione” dai partiti o gruppi
politici “organizzati tra loro collegati in coalizione
che si candidano a governare”. Passi forse per il programma
(essendo un po’ più difficile immaginare un obbligo,
a carico dei pubblici poteri, di informare i cittadini sui
programmi delle forze in competizione), ma è paradossale
che persino il nome del capo della coalizione (come osservano
R. Balduzzi - M. Cosulich, In margine alla nuova legge elettorale
politica, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2 marzo
2006) possa essere ignorato dall’elettore, non comparendo
né sulla scheda, né sui manifesti elettorali.
In assenza di tale informazione, si spiegano i comportamenti
assunti da non poche forze, che hanno indicato sul proprio
simbolo il nome non del leader della coalizione, ma di quello
del partito; e di quelli tenuti in particolare da alcuni partiti
di centro-destra, i quali continuano tranquillamente a parlare
di coalizione “a tre punte”, in evidente
contrasto con gli impegni assunti in ottemperanza ad una previsione
legislativa appena approvata da quella stessa coalizione.
3. L’insufficienza della norma sull’affissione
delle candidature nei manifesti elettorali e nel seggio elettorale.
Il basso livello di trasparenza che caratterizza i nuovi sistemi
elettorali trova ulteriore e forse definitiva conferma nelle
poche ed ormai anacronistiche norme volte ad assicurare la
pubblicità
delle candidature e quindi l’effettiva conoscibilità,
per i cittadini elettori, di coloro che essi stessi votano
quali propri rappresentanti (essendo anzitutto questa, a Costituzione
vigente, l’indefettibile funzione delle elezioni politiche).
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