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Elezioni Politiche 2006
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momento elettorale l’individuazione dei parlamentari effettivamente eletti e persino le scelte relative alla premiership delle due coalizioni.
Basti pensare, da un lato, alla possibilità di candidarsi in più circoscrizioni, ampiamente sfruttata dai leader di ciascun partito (e da numerosi altri esponenti di rilievo nazionale), che in sostanza consente di rimettere ad essi anche la scelta di quali, tra i migliori perdenti, considerare eletti in qualità di subentranti; o alla presentazione di candidati che ricoprono cariche evidentemente incompatibili con il mandato elettorale (e che per di più si rifiutano di preannunziare quale sarà la loro opzione nel caso di elezione, benché la scelta a favore del parlamento nazionale determini la necessità del ricorso a nuove elezioni o comunque l’abbandono di altre cariche elettive). E, dall’altro, alla mancanza assoluta di pubblicità che caratterizza l’indicazione e la sottoscrizione, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 3, del d.P.R. n. 361 del 1957 (richiamato anche, per il Senato, dall’art. 8 del d.lgs. n. 533 del 1993), del programma comune e, specialmente, del nome del candidato Premier: ossia, per dirla con le parole della legge, del nome e cognome della persona indicata come
“unico capo della coalizione” dai partiti o gruppi politici “organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare”. Passi forse per il programma (essendo un po’ più difficile immaginare un obbligo, a carico dei pubblici poteri, di informare i cittadini sui programmi delle forze in competizione), ma è paradossale che persino il nome del capo della coalizione (come osservano R. Balduzzi - M. Cosulich, In margine alla nuova legge elettorale politica, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2 marzo 2006) possa essere ignorato dall’elettore, non comparendo né sulla scheda, né sui manifesti elettorali. In assenza di tale informazione, si spiegano i comportamenti assunti da non poche forze, che hanno indicato sul proprio simbolo il nome non del leader della coalizione, ma di quello del partito; e di quelli tenuti in particolare da alcuni partiti di centro-destra, i quali continuano tranquillamente a parlare di coalizione “a tre punte”, in evidente
contrasto con gli impegni assunti in ottemperanza ad una previsione legislativa appena approvata da quella stessa coalizione.
3. L’insufficienza della norma sull’affissione delle candidature nei manifesti elettorali e nel seggio elettorale.
Il basso livello di trasparenza che caratterizza i nuovi sistemi elettorali trova ulteriore e forse definitiva conferma nelle poche ed ormai anacronistiche norme volte ad assicurare la pubblicità
delle candidature e quindi l’effettiva conoscibilità, per i cittadini elettori, di coloro che essi stessi votano quali propri rappresentanti (essendo anzitutto questa, a Costituzione vigente, l’indefettibile funzione delle elezioni politiche).
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